Mercoledì 05 Maggio 2010 08:55

La legge Biagi ovvero la legge della quale tutti parlano, ma che pochi hanno letto

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Nel mondo del lavoro si sono evidenziate nuove attività e nuove professioni e il mondo delle tute blu che caratterizzava le legge 300 del 20 maggio 1970 è quasi scomparso...

LA LEGGE BIAGI
Le critiche alla legge sono numerose. Significative quelle di alcuni docenti delle materie lavoristiche: «norme ambiziose e confuse»; «è un legge ambiziosa ma destinata a influire scarsamente sul livello dell’occupazione»; «è un progetto che intende ridisegnare completamente il diritto del lavoro, ma il materiale prodotto è prolisso ed eccessivo». Le OO. SS., più categoriche; chiedono a viva voce l’abrogazione della legge. Nel mondo del lavoro si sono evidenziate nuove attività e nuove professioni e il mondo delle tute blu che caratterizzava le legge 300 del 20 maggio 1970 è quasi scomparso.

Ma che “dice” la legge Biagi?

I preliminari di tale legge sono contenuti nel  LIBRO BIANCO SUL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA – PROPOSTE PER UNA SOCIETÀ ATTIVA E PER UN LAVORO DI QUALITÀ pubblicato nell’ottobre 2001.

La presentazione del Libro Bianco porta la firma di Roberto Maroni e tale firma già determina un certo scetticismo “nella concorrenza politica”.

La legge n. 30 del 14 febbraio 2003, nota come legge Biagi, contiene una delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro e il decreto di attuazione costituisce un punto di partenza del complesso e delicato momento di ridefinizione della regole di tale mercato.

Con il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, n. 276, entrato in vigore il 24 ottobre 2003, attuativo della c.d. Legge Biagi, si sarebbe dovuta aprire una fase decisiva per la riforma del mercato del lavoro e, soprattutto avviare un modernizzazione del diritto del lavoro, attraverso un tentativo di eliminare il divario e le distorsioni esistenti tra ipertutelati e precari:

la flessibilità riguarda tutti i lavoratori, non solo i non raccomandati.

L’attuazione del decreto, è stata caratterizzata da un’applicazione parziale che avrebbe dovuto essere costantemente adeguata alle reali esigenze, e alla evoluzione del mercato del lavoro.

I modelli contrattuali contenenti regole e tutele per i lavoratori riguardano:

la fornitura di lavoro; il lavoro intermittente o a chiamata; il lavoro ripartito o in coppia; il lavoro a progetto; il lavoro occasionale; il lavoro a tempo parziale; l’apprendistato; il contratto d’inserimento; il lavoro occasionale e le agenzie per il lavoro.

Quante di queste previsioni hanno trovato duratura attuazione? Le norme sul part-time; talune norme sul collocamento; le norme sui co.co.pro; e il contratto di somministrazione.

Degli 86 articoli del Dlgs di attuazione della legge Biagi, l’articolo che ha trovato maggiore applicazione è l’articolo 20 comma, 3, per la somministrazione del lavoro a tempo determinato.

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili alla all’ordinaria attività dell’utilizzatore.

L’apposizione di un termine finale alla somministrazione troverebbe fondamento proprio nel fatto che l’esigenza lavorativa non è permanente, ma legata ad un fattore temporalmente predeterminato che nel termine trova la mera dimensione in cui deve essere misurata la ragionevolezza delle esigenze tecniche.

La somministrazione di lavoro è ammessa: per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico; per servizi di pulizia, custodia e portineria; per servizi da e per lo stabilimento; per la gestione di biblioteche; per attività di consulenza; per attività di marketing; per la gestione di call-center.

È stata evidenziata l’assoluta preferenza degli imprenditori ad avvalersi dei contratti di somministrazione a termine per rispondere alla variabilità della domanda del mercato di brevissimo periodo, ovvero ai contratti di collaborazione coordinata a progetto per disporre di risorse qualificate da dedicare ad attività specialistiche ad alto contenuto professionale.

Ma, malgrado la pluralità di modelli considerati dalla legge Biagi, il contratto di lavoro più ricorrente è il contratto di lavoro a tempo determinato così come novellato dalla legge 368 del 6 settembre 2001, che recepisce la direttiva comunitaria 99/70/CE e modifica la precedente legge n. 196 del 1997.

Il lavoro a tempo determinato è giustificato da ragioni  di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, da specificare nella lettera da consegnare al lavoratore.

Il modello contrattuale più ricorrente di tale contratto è quello cha ha come data d’inizio il primo settembre di un anno e come data di conclusione quella del 30 giugno dell’anno successivo. Non ci sono ferie retribuite. Non ci sono malattie riconosciute, non ci sono previsione per la gravidanza e per il puerperio.

Stride al riguardo che i lavoratori tutelati dalle organizzazioni sindacali siano in malattia per almeno 30 giorni l’anno e godano di congedi parentali o a favore di parenti inabili, mentre i c.d. precari non hanno diritto a niente.

Una novità del decreto attuativo è rappresentata dalla istituzione delle agenzie per il lavoro costituite da operatori privati abilitati, mediante autorizzazione amministrativa, a svolgere attività di somministrazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, in sostituzione degli uffici di collocamento comunali.

La domanda e l’offerta di lavoro si incontrano, anche perché la percentuale della commissione richiesta all’azienda è interessante. E il lavoratore capace può essere una fonte di reddito proporzionata alla disponibilità ad essere flessibile.   
Eròstrato

n.d.r. Eròstrato di Èfeso è stato un cittadino dell’antica Efeso che per assicurasi la fama presso la posterità incendiò il tempio di Artemide Efesia e l’episodio avvenne nella stessa notte in cui nasceva Alessandro il Grande (356 a. C.).


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