E' veramente neutrale il divieto di esposizione in Spagna del Crocifisso nelle aule scolastiche? Il giudice di Valladolid...
...ha ordinato la rimozione dalle delle scuole spagnole perchè non è religiosamente «neutrale» un crocifisso alla parete di un'aula scolastica.
Infatti “la presenza di questi simboli nelle zone comuni del centro educativo pubblico, dove ricevono istruzione minorenni in piena fase formativa dell' intelletto e della volontà, può provocare in loro la sensazione che lo Stato sia più vicino alla confessione correlata ai simboli religiosi presenti nel centro pubblico che ad altre confessioni”.
Quindi, in nome della laicità di uno Stato aconfessionale e religiosamente «neutro» come la Spagna, il giudice ordina di togliere i crocifissi dalle aule scolastiche.
E in Italia? Circa due anni or sono – ma sempre in nome della laicità- il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di togliere il crocifisso dalla aule scolastiche (la oramai famosa Decisione n. 556 del 13 febbraio 2006).
Questa è la vicenda: una cittadina finlandese ha chiesto al Consiglio di Istituto della scuola media di Abano Terme, frequentata dai figli, la rimozione di tutte le immagini e i simboli di carattere religioso negli ambienti scolastici. Tutto ciò, ella sosteneva, in ossequio al principio di laicità dello Stato. Il consiglio di istituto ha respinto la sua domanda. Contro tale decisione è stato fatto ricorso al TAR, il quale in primo luogo ha sollevato l’eccezione di incostituzionalità delle norme impugnate. Tuttavia la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità, sollevata dal TAR, in quanto concernente norme regolamentari e non norme di Legge. Se tale pronunzia può sembrare pilatesca -ancorché assolutamente legittima- giova tuttavia rilevare, che la Suprema Corte era già intervenuta sul tema della laicità dello Stato in termini chiari e decisi, oltrechè assolutamente laici.
Si impone quindi una preliminare considerazione di carattere storico. Scrive il C.d.S.: “è vero infatti che nel 1924, allorché la norma fu emanata vigeva in Italia lo Statuto Albertino, il cui art. 1 proclamava la religione cattolica, apostolica e romana come "la sola religione dello Stato" (gli altri culti essendo tollerati conformemente alle leggi); ma è altrettanto vero che tale norma non impedì minimamente al legislatore, nel corso di vari decenni, di adottare in molteplici settori della vita dello Stato una normativa contraria agli interessi della confessione cattolica, ed in dottrina ad alcuni autori, anche assai qualificati, di ascrivere la Chiesa cattolica fra le associazioni illecite.”.
In effetti è vero che sotto la vigenza dello Statuto Albertino, lo Stato rinascimentale –pur confessionale- sapeva essere tutt’altro che ossequiente verso la Chiesa cattolica, bastino tra i tanti due esempi:
1) il ministro Rattazzi (1854, governo Cavuor) presentando la sua legge che prevedeva pene speciali per i ministri del culto che in tale loro qualità censurassero le leggi e le istituzione dello Stato scriveva nella la Relazione “[quando essi] abusando del loro ministero, cercano di rivolgere le morale loro influenza a danno della civile società, censurando le istituzioni e le leggi dello Stato […] allora ragion vuole che i loro conati siano giustamente repressi”. [e’ lecito domandarsi cosa sarebbe successo se questa legge fosse stata in vigore lo scorso anno in occasione dei referendum su staminali e procreazione assistita. Oppure oggi sui PACS, eutanasia e quant’altro (oppure, per altri aspetti sul velo alle donne islamiche).
2) tornando allo Stato risorgimentale, la legge sui conventi (di poco successiva a quanto citato di Rattazzi) prevedeva la soppressione di tutte le corporazioni religiose esistenti nel regno, ed i beni di tali enti sarebbero passati sotto l’amministrazione del demanio dello stato. Si rilevi che, oltre la oggettiva spoliazione di beni, vi era assai di più: infatti riconoscendo a sé medesimo il diritto di sopprimere le corporazioni religiose, il governo di Torino invocava l’assoluta sovranità del potere civile nelle cose temporali. Correlativamente era sancito il principio del carattere “artificiale” e non originario delle corporazioni ecclesiastiche: esse infatti erano poste in essere dalla legge civile e da essa revocabili, con buona pace dell’art. 1 delle Statuto. E’ appena il caso di rilevare che tale principio era assolutamente inaccettabile da parte di chi nella Chiesa cattolica scorgeva una comunità originaria fondata ne diritto naturale e dunque antecedente ogni riconoscimento civile. (fine prima parte)
Vincenzo Ribet, avvocato