I “reati culturalmente orientati “ sono quelli commessi da individui appartenenti a gruppi etnici diversi dal nostro.
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La società moderna è in continua evoluzione, con la conseguente coesistenza all’interno di essa, di culture etniche intrinsecamente diverse tra di loro. Tutto ciò, in via assolutamente teorica dovrebbe comportare un reciproco rispetto di regole e valori, ma spesso purtroppo non accade. Tale contrasto si verifica nel momento in cui le usanze e le abitudini di un determinato gruppo etnico minoritario si ponga in netto conflitto con le regole gli usi ed i costumi e le leggi, del gruppo di minoranza. Il problema che ci troveremo ad affrontare in questo breve articolo è quello dei reati culturalmente orientati : appartengono a questa categoria tutti quei reati commessi da individui appartenenti a gruppi etnici diversi dal nostro, in virtù di consuetudini e usanze culturali o religiose in vigore in altri paesi.
Il nostro ordinamento in merito al trattamento di queste condotte, qualificabili come reato, si è trovato coinvolto in una vera e propria tempesta di dibattiti giurisprudenziali e dottrinali. Il punto focale è il seguente: Esiste anche una pur minima possibilità di far convivere etnie totalmente diverse, conferendo un carattere di liceità , o quanto meno giustificando le condotte delittuose appena citate, in ragione di una pacifica convivenza tra diverse culture? Per comprendere meglio il problema affrontiamo qualche caso pratico:
Caso MOUA:
Un cittadino del Laos rifugiatosi in Italia viene imputato di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni della moglie. La difesa si basa sulla pratica da parte dell’imputato del cosiddetto “zzi poi niam”, che nella tradizione Homong altro non è che un matrimonio da “fuga d’amore”, nel quale la donna deve contrapporre alla condotta del futuro marito una apparente resistenza, che l’uomo deve vincere per apparire forte e virile.
Caso CHEN:
Un signore cinese uccide a martellate la moglie adultera. Nella tradizione cinese chi non uccide la moglie fedigrafa viene considerato un fallito.
In merito alla questione, vi sono due orientamenti dottrinali: il primo è volto a riconoscere la coesistenza di varie culture, propende per il mantenimento dei nuclei originali di provenienza, nel rispetto delle più elementari regole di vita sociale .Il secondo segue la via assimilazioni sta, volto ad annullare qualsivoglia diversità culturale, nella prospettiva di una uniforme applicazione delle norme vigenti.
Vi sono alcuni paesi che trovandosi sulla stessa lunghezza d’onda del primo orientamento, hanno adottato un diritto penale parallelo, volto all’affievolimento o all’esclusione della colpevolezza, in capo a soggetti appartenenti a determinate etnie.
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Il nostro ordinamento si orienta verso la corrente assimilazioni sta. In tal senso si esprime anche
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Massimiliano Pirri
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