Etichettature
di Giorgio Morganti
L. 55/10 dell’08.04.2010, è in contrasto o meno con il Reg. CE 450/88 art 36?
Numerosissimi interventi, negli ultimi anni, da parte del legislatore sono stati indirizzati alla tutela del prodotto nazionale. Da ultimo è intervenuta la l. 55/10 sull’etichettatura dei prodotti tessili, pelletteria e calzaturieri, con cui viene adottata una speciale disciplina per il MADE IN ITALY, che entrerà in vigore dal I ottobre 2010.
La nuova normativa istituisce un sistema di etichettatura obbligatoria di tutti i prodotti nei settori tessili, conciario e calzaturiero che evidenzi il luogo di origine di tutte le fasi della lavorazione e che quindi possa assicurare la tracciabilitĂ del prodotto finito.
In particolare la nuova norma introduce delle Regole Tecniche e per tal motivo è necessario che la stessa ottenga il placet delle Istituzioni Comunitarie, che devono e dovranno valutare la compatibilità della 55/10 con i principi comunitari in tema di concorrenza e di misure tecniche, che sono state, di recente, invocate dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea a sostegno della tesi contraria alla legittimità delle disposizioni nazionali in tema di marchiatura obbligatoria dei supporti contenenti opere dell’ingegno.
L’obbligo per l’apposizione di contrassegni sui prodotti è disciplinato dettagliatamente dalla Direttiva del consiglio n. 83/189/CEE del 1983, che prevede procedure d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
La Corte di Giustizia ha rilevato che lo scopo primario delle fonti comunitarie è quello di salvaguardare, con attenti controlli, la libera circolazione delle merci. Tale controllo risulta necessario “poiché talune regole tecniche rientranti nella sfera di applicazione della direttiva sono idonee a ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari di merci” (Corte di Giustizia causa C-13/96).
Ci si deve chiedere, allora, se quanto previsto dalla l.55/10 è compatibile con l’assetto comunitario in tema di regolamentazione tecnica e anche con le norme relative al c.d. competition law. A tal proposito è necessario entrare nello specifico della nuova norma ad esempio l’art 1 comma 4 e seguenti sino al comma 9:
“4 L'impiego dell'indicazione «Made in Italy» e' permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi e' verificabile la tracciabilità .
5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.
6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
8. Ai fini della presente legge, per «prodotto conciario» si intende il prodotto come definito all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più' vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto conciario si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura - ingrasso - rifinizione.
9. Nel settore dei divani, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione”.
A questo punto si può affermare che quanto contenuto nella 55/10 non è in linea con le disposizioni comunitarie in materia di origine nazionale. La norma come posta è, infatti, in contrasto con quanto previsto dal Codice Doganale Comunitario (Reg. CE 450/08) nel quale si stabilisce all’art. 36: “le merci alla cui produzione hanno contributo due o più Paesi o Territori sono considerate originarie del Paese o Territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale”.
Il rischio concreto è quindi quello di vedere l’etichettatura MADE IN ITALY su di un prodotto che ha subito due fasi di lavorazione in Italia e non anche, come statuisce la norma comunitaria, l’ultima trasformazione sostanziale.
E intanto il I ottobre si avvicina
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di Giorgio Morganti 21 giugno 2010

